Vicini ai tuoi obiettivi

I nostri servizi

Cosa possiamo fare per te

Lo Studio fornisce assistenza e consulenza con riferimento alle seguenti aree:

  • Patti parasociali
  • Costituzione di Società
  • Domiciliazione di sede
  • Servizi di assistenza e formalizzazione del bilancio civilistico e di gestione individuale (ITA GAAP)
  • Funzioni di Membro dell’Organo di Vigilanza ex Legge 231/2001
  • Funzioni di Sindaco del Collegio Sindacale anche con funzioni di controllo legale dei conti
  • Liquidazione di aziende

Lo Studio offre consulenza professionale in materia di fiscalità diretta (IRES, IRAP, IRPEF) ed indiretta (IVA, Imposta di registro, ecc.) e in particolare nelle seguenti aree:

  • Interpretazione ed all’applicazione della legge riguardo alle imposte sopra citate
  • Determinazione del fondo imposte
  • Check-up fiscale
  • Richiesta di rimborsi di imposte dirette ed indirette (IVA/Registro/Successioni)
  • Assistenza con riferimento alla predisposizione e presentazione di interpelli avanti alle Autorità Fiscali
  • Pianificazione fiscale in genere

Lo Studio assiste le aziende che vogliono esternalizzare la gestione della contabilità fornendo i seguenti servizi:

  • Impianto e tenuta della contabilità
  • Riordino della contabilità
  • Adempimenti inerenti e conseguenti (stampa libri e registri obbligatori, ecc.)

Lo Studio assiste le aziende nella gestione del personale e in particolare:

  • Gestione ed amministrazione completa del personale dipendente e parasubordinato e adempimenti conseguenti
  • Analisi dei costi in materia di lavoro
  • Redazione di moduli e dichiarazioni conseguenti agli obblighi del datore di lavoro come sostituto di imposta
  • Assistenza ai datori di lavoro in sede di visite ispettive o di accertamenti, nelle controversie di lavoro, nei rapporti con gli istituti previdenziali ed assistenziali, enti ed uffici pubblici
  • Analisi classificazioni Inail e predisposizione istanze di riduzione del tasso
  • Partecipazione alla predisposizione e stesura di contratti di lavoro
  • Crisi aziendali: procedure di mobilità, licenziamenti collettivi, cassa integrazione, consulenza ed assistenza per la rateizzazione di contributi, ecc.

I nostri professionisti specializzati offrono ai clienti consulenza personalizzata nelle seguenti aree:

  • Assistenza contrattuale e durante tutta la fase di trattativa
  • Perizie, valutazioni e pareri
  • Asseverazioni
  • Assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria in tutte le fasi del contenzioso tributario e nei procedimenti deflattivi del contenzioso
  • Revisioni contabili interne
  • Controllo di gestione
  • Trasformazioni, fusioni, scissioni, ecc.
  • Due diligences contabili e fiscali
  • Componimenti amichevoli
  • Arbitrati
  • Sistemazione di interessi (tra eredi, patrimoniali, tra familiari etc.)
  • Diagnosi aziendali (analisi di bilanci; indici e flussi)
  • Analisi della redditività dei prodotti
  • Assistenza in tema di programmazione e controllo economico-finanziario delle aziende (bilanci di previsione economici, finanziari e degli investimenti)
  • Assistenza in fase di start-up e nella stesura di modelli finanziari “BP” volti all’ottenimento di finanziamenti
  • Predisposizione pratiche richiesta contributi statali e regionali
  • Successioni
  • Contrattualistica
  • Assistenza contratti di locazione ed adempimenti susseguenti
  • Consulenza stragiudiziale in materia di diritto civile
  • Assistenza in materia di diritto commerciale e societario
  • Assistenza in materia di diritto di famiglia
  • Recupero crediti
  • Assistenza stragiudiziale in diritto del lavoro
  • Assistenza aste immobiliari

Lo Studio

Con oltre 40 anni di attività lo Studio si è specializzato nell’offrire un’ampia gamma di servizi societari, fiscali, contabili e del lavoro, rivolti alle imprese operanti in diversi settori di attività.

Da sempre attenti alle crescenti esigenze della Clientela, lo Studio ha via via ampliato i servizi professionali offerti, e dal 2020 è anche attiva l’area legale interna che opera principalmente nei settori del diritto civile, tributario e crisi da sovraindebitamento.

Il nostro obiettivo è quello di assistere e accompagnare quotidianamente il cliente nelle sue scelte, valutandone con scrupolo, in ottica multidisciplinare, le diverse esigenze in rapporto alla specifica area di business.

Assistiamo i Clienti nell’impostazione dell’attività amministrativa/societaria corrente e nelle fasi di natura straordinaria e di ristrutturazione societaria (trasformazione della natura giuridica, fusione, scissione, ecc.). Li affianchiamo sin dalla fase di messa a punto del progetto societario, fornendo supporto per la scelta della forma giuridica in cui esso verrà sviluppato, il relativo regime fiscale, la struttura organizzativa e la pianificazione aziendale.Forniamo altresì assistenza a persone fisiche in tema di investimenti, contrattualistica, successioni, donazioni e passaggi generazionali in genere.

siamo esperti in...

Prestiamo la nostra attività professionale assistendo clienti nazionali con un approccio multidisciplinare alle tematiche fiscali, societarie e legali. La pluriennale esperienza acquisita ha consentito ad alcuni dei nostri professionisti di porre in essere attività di pubblicistica con primarie testate giornalistiche e di approfondimento tributario quali, IlSole24Ore ed Ipsoa.

Chi siamo

Il nostro Team

Siamo un gruppo di Professionisti che credono che la professionalità, la correttezza e l’integrità morale siano i requisiti fondanti della carriera professionale.

I Professionisti del nostro Studio, Avvocati, Ragionieri Commercialisti, Dottori Commercialisti e Revisori Legali dei conti iscritti ai rispettivi Ordini di appartenenza, sono convinti che la formazione professionale continua da un lato e la capacità di capire, interpretare e immaginare per i clienti soluzioni originali dall’altro costituiscano i poli magnetici della loro attività Professionale.

Fondatore – Ragioniere Commercialista e Revisore Legale

Svolge la professione di Ragioniere Commercialista e Revisore Legale da più di 30 anni.

Ricopre cariche di Sindaco e di membro dell’Organo di Vigilanza ex Legge 231/2001 di Società.

È specializzato nella consulenza societaria con particolare riferimento all’area fiscale e operazioni straordinarie.

È stato Presidente dell’Albo dei Ragionieri Commercialisti e Periti Commerciali di Voghera dal 2003 al 2007 e Vice Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Voghera dal 2008 al 2012.

È stato giudice di Commissione Tributaria Regionale sino a quando tale funzione è divenuta incompatibile con l’esercizio della Professione.

Associato – Dottore Commercialista e Revisore Legale

Esperto in materia societaria e fiscale, presta la propria attività professionale nell’ambito della compliance (adempimenti di legge) e di operazioni straordinarie (acquisizioni, cessioni, riorganizzazioni, fusioni, scissioni, conferimenti ecc.).

È specializzato in precontenzioso, difesa e patrocinio nel contenzioso tributario d’avanti alle Commissioni Tributarie. È laureato in Economia e Commercio, indirizzo Economia e Legislazione per l’impresa all’Università degli Studi di Pavia.

È Diplomato dell’11’ Master di Diritto Tributario presso 24ORE Business School.

È CTU del Tribunale di Pavia nella categoria economico-contabile, svolge la professione di Dottore Commercialista e Revisore Legale dal 2007.

Ricopre cariche di Sindaco di Società e Revisore di EE.LL.. oltre a ricoprire cariche sociali in diverse società.

Ha collaborato e collabora tutt’ora con primari studi assistendo clientela nazionale ed internazionale prevalentemente di tipo industriale e commerciale che applicano i principi contabili nazionali ed internazionali IAS/IFRS nonché nell’area del precontenzioso e contenzioso tributario.

È autore di pubblicazioni sul quotidiano Il Sole 24 Ore e su riviste specializzate di settore.

È docente ai corsi di specializzazione post-universitari organizzati dalla 24ORE Business School (Master Tributario e del Master Amministrazione Finanza e Controllo) e relatore in convegni su materie fiscali. È Docente per seminari inerenti alla fiscalità delle imprese tenuti in collaborazione con l’Università di Pavia.

Associato – Dottore Commercialista e Revisore Legale

Laureata in Economia Aziendale

Svolge la professione di Dottore Commercialista e Revisore Legale dal 2011.

È laureata in Economia e Commercio, indirizzo Economia e Gestione dell’impresa all’Università degli Studi di Pavia.

Ricopre cariche di Sindaco di Società ed è Revisore di EE.LL..

Si occupa di consulenza aziendale con particolare riferimento alle tematiche di gestione del personale, politiche retributive e di incentivazione organizzazione flussi informativi e di politiche di mobilità del personale e/o di riduzione degli organici in occasione di crisi aziendale o di operazioni straordinarie.

Associato – Avvocato

Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Pavia, ha svolto la pratica professionale presso lo studio dell’avv. Giampiero Berti, con cui tuttora collabora. Dopo aver ottenuto l’abilitazione all’esercizio della professione forense presso la Corte d’Appello di Milano, si è iscritto all’Albo degli Avvocati di Pavia a far tempo dal 30 novembre 2020.

Ha prestato la propria attività in primario Studio Legale, con cui collabora tuttora, occupandosi principalmente di diritto commerciale e societario, recupero crediti, diritto di famiglia e successioni.

Nel dicembre 2019 ha frequentato il master de “Il sole 24 ore” in materia di crisi ed insolvenza societaria alla luce della imminente riforma del codice della crisi e dell’insolvenza.

Sta, inoltre, frequentando il secondo anno di tirocinio per accedere alla professione di revisore legale dei conti.

Apporta significativi contributi alle pubblicazioni di Studio, è membro di O.d.V. ed è il socio responsabile dell’area legale dello Studio.

Novità

Rassegne stampa

Rassegna Fiscale

Le ultime notizie del giorno

Sugar tax, verso la proroga dello stop. Arte, Iva giù

13 Giugno 2025 | Corriere della Sera - Andrea Ducci - Pag. 29

Ieri il Consiglio dei ministri ha varato il decreto Fisco che consente agli autonomi di dedurre più facilmente le spese all’estero, anche se effettuate con mezzi non tracciabili. Per i pagamenti in Italia, invece, per le spese di trasferta di lavoratori dipendenti e autonomi è obbligatoria la tracciabilità. Nel testo figura inoltre lo ‘slittamento del versamento del pagamento del saldo 2024  e dell’acconto 2025 per i soggetti Isa e per i forfettari’. L’Esecutivo ha dato anche il via libera al decreto che stanzia 200 milioni per la continuità produttiva dell’ex Ilva. Introdotta, infine, la Cigs fino al 2027 per i gruppi di imprese con almeno 1000 lavoratori. Sul fronte fiscale sono due i principali ambiti di intervento del Governo: una nuova rottamazione e la riduzione delle aliquote per il ceto medio. In arrivo il provvedimento per un ulteriore rinvio della Sugar tax e per ridurre l’aliquota Iva sulle opere d’arte. 

Tasse rinviate al 21 luglio per 4,6 milioni di partite Iva

13 Giugno 2025 | Il Sole 24 Ore - Marco Mobili, Giovanni Parente - Pag. 3

Ieri il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto fiscale che rinvia al 21 luglio il pagamento delle tasse per 4,6 milioni di partite Iva. La proroga è stata chiesta a gran voce dalle associazioni di categoria e legata soprattutto alle nuove regole del concordato preventivo biennale. Nel testo figurano anche una serie di interventi mirati, di fatto a costo zero, come quelli sulle spese di trasferta, la maxideduzione per chi assume, il riporto delle perdite o lo split payment per le società quotate. Dietrofront, invece, sullo stop al cumulo di regimi agevolati per chi rientra in Italia. Il viceministro all’Economia Maurizio Leo ha detto che il differimento dal 30 giugno al 21 luglio dei versamenti delle imposte dirette, dell’Irap e dell’Iva riguarda esclusivamente i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA. Della proroga potranno beneficiare anche i soggetti che presentano cause di esclusione dagli ISA, le partite Iva in regime di minimi o quelle forfettarie in flat tax e anche i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese che hanno gli stessi requisiti dei soggetti ISA. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Mix di proroghe nel dl fisco’ – pag. 25)

Fisco locale, i sindaci contro la riforma ‘A rischio 4,9 miliardi’

13 Giugno 2025 | Il Sole 24 Ore - Gianni Trovati - Pag. 3

Non piace ai sindaci la riforma del fisco locale approvata dal Consiglio dei ministri in prima lettura lo scorso 9 maggio. Per i primi cittadini la misura mette a rischio 4,9 miliardi di euro di fondi comunali e non contempla nessuna forma di compartecipazione al gettito di tributi erariali. Se non si apporteranno modifiche al testo l’Associazione nazionale dei Comuni ‘sarà costretta a promuovere un giudizio di legittimità costituzionale’ del decreto legislativo. La riforma consente l’autonoma gestione di sanatorie tributarie e modifica la fiscalità sulle auto, ma il vero nodo è l’esclusione dei Comuni dalla ripartizione dell’Irpef, prevista invece per Regioni e Province. La mancanza di chiarezza sull’ammontare dei trasferimenti statali da sopprimere preoccupa: si temono tagli ai fondi per servizi essenziali. L’Anci chiede una quota di Ires o Irap per i Comuni, collegata alle loro funzioni di sviluppo locale.

Il conferimento di denaro non blocca il concordato

13 Giugno 2025 | Il Sole 24 Ore - Gianluca Dan, Gian Paolo Ranocchi - Pag. 31

Con norma di interpretazione autentica viene chiarito che ai fini dell’applicazione della causa di esclusione e di quella di cessazione del concordato preventivo biennale per operazioni di conferimento, si intendono esclusivamente quelle che hanno a oggetto un’azienda o un ramo d’azienda, non rilevando così il conferimento in denaro da parte dei soci. Il chiarimento corregge l’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2025 che aveva generato incertezze. Ora viene confermato che solo conferimenti aventi per oggetto un’azienda o un ramo d’azienda rientrano tra le operazioni che fanno decadere dal regime. La nuova norma consente a chi aveva esitato di aderire al Cpb per il biennio 2025-2026 entro il prossimo 30 settembre. Tuttavia, non è prevista una remissione in bonis per il 2024. La modifica chiude anche eventuali usi strumentali della norma per uscire dal regime e calcolare le imposte sul reddito effettivo. 

Gruppo Iva, rimborso dell’imposta per opere realizzate su beni di terzi

13 Giugno 2025 | Il Sole 24 Ore - Alessandro Germani - Pag. 32

L’Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello n. 155 di ieri, ha sostenuto che è ammesso per un gruppo Iva il rimborso dell’imposta per opere realizzate su beni di terzi concernenti impianti fotovoltaici sulla base della sentenza della Cassazione n. 13162/2024. Nel caso esaminato il gruppo societario opera nelle energie rinnovabili e costruisce impianti fotovoltaici e si trova in gruppo Iva dal 2023. Le operazioni all’interno del gruppo Iva sono irrilevanti, in caso di acquisto si genera Iva detraibile e a valle poi le vendite di energia verso terzi sono fuori campo Iva. Si genera quindi in maniera fisiologica molta Iva a credito. L’Agenzia ribadisce che il rimborso Iva ex art. 30, comma 2, lettera c) è ammesso in relazione all’acquisto o all’importazione di beni ammortizzabili. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Gruppo Iva, rimborso facile’ – pag. 28)

Cooperative compliance, allo studio un credito d’imposta per le Pmi

13 Giugno 2025 | Il Sole 24 Ore - Giovanni Parente - Pag. 33

Il viceministro all’Economia Maurizio Leo ha aperto alla possibilità di introdurre un credito d’imposta per le Pmi che sostengono costi di certificazione del tax control framework per aderire alla cooperative compliance. Questa misura, da valutare in legge di bilancio, favorirebbe anche le imprese sotto soglia dimensionale. Durante l’evento “Patti chiari” a Roma, organizzato da Confindustria, Mef e Agenzia delle Entrate, si è discusso del valore strategico dell’adempimento collaborativo per attrarre investimenti e migliorare la governance fiscale. Confindustria ha ribadito il proprio impegno nella diffusione della cultura della compliance. Unindustria ha sottolineato il cambio di paradigma per le imprese, ora protagoniste del sistema fiscale. L’Agenzia delle Entrate sta rafforzando l’organico e lavorando ai provvedimenti operativi. Si stima che nel Lazio oltre mille imprese potranno accedere al regime entro il 2028. Centrale sarà anche la formazione dei certificatori, in fase di definizione. Importanti testimonianze aziendali hanno confermato i benefici del nuovo approccio collaborativo.

Affitti, con il rinnovo tacito l’Ape scaduto è da rifare

13 Giugno 2025 | Il Sole 24 Ore - Giuseppe Latour - Pag. 34

In caso di rinnovo tacito di una locazione l’attestato di prestazione energetica scaduto è da rifare. Non è possibile procedere in continuità, aggirando gli obblighi in materia di Ape che sono stati anche di recente ribaditi dalla direttiva Case green. L’importante indicazione arriva da una risposta a interpello del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica (n. 30213/2025) che fornisce istruzioni alla regione Liguria che aveva chiesto chiarimenti in merito al funzionamento delle regole in materia di affitti. La regione aveva posto un quesito dal grande impatto pratico: cosa succede se, in caso di rinnovo tacito del contratto, c’è un attestato nel frattempo non più valido?

Il tetto al cinque per mille brucia 79 milioni per il sociale

13 Giugno 2025 | Il Sole 24 Ore - Luigi Bobba, Gabriele Sepio - Pag. 36

I dati dell’Agenzia delle Entrate dicono che dei 523 milioni di euro erogati nel 2024, 330 saranno destinati agli Ets, 86 alla ricerca sanitaria e poco più di 69 milioni alla ricerca scientifica. Per le associazioni sportive dilettantistiche vanno 18 milioni, ai Comuni 15 milioni e quasi 3 milioni agli enti per la tutela dei beni culturali e paesaggistici. Oltre 667 mila euro agli enti gestori delle aree protette. Anche quest’anno il tetto di spesa per il cinque per mille ‘tradisce’ la volontà dei contribuenti che scelgono di finanziare le realtà dell’economia sociale. Secondo i dati il cinque per mille 2024 vale ben 603 milioni di euro, ossia circa 79 milioni di euro oltre il tetto massimo di 525 milioni fissato ex lege. Un gap che rappresenta un taglio netto e silenzioso imposto a discapito degli enti beneficiari, che ricevono meno fondi di quanti ne sarebbero spettati sulla base delle preferenze dei contribuenti italiani. 

Nuovi limiti ai conferimenti

13 Giugno 2025 | Italia Oggi - Duilio Liburdi, Massimiliano sironi - Pag. 26

Operazioni di conferimento con nuovi limiti: in capo alla società conferitaria, infatti, si applicheranno le regole previste per le scissioni in tema di riporto delle perdite, degli interessi passivi e delle eccedenze Ace. Sempre in tema di riporto a nuovo delle perdite, nuovo intervento nelle regole previste nei casi ordinari nonché nell’ambito delle operazioni di fusione con particolare rilievo alle disposizioni di rettifica del limite quantitativo per il tramite del patrimonio netto. Il decreto legge fiscale approvato ieri dal Consiglio dei ministri contiene anche una serie di disposizioni in materia di operazioni straordinarie con riferimento alle quali un intervento modificativo era stato effettuato con il Dlgs 192/2024. In merito alle operazioni di conferimento la nuova disposizione prevede che alla società conferitaria ‘si applicano le disposizioni di cui all’art. 173, comma 10 riferendosi alla stessa le disposizioni riguardanti la società beneficiaria della scissione e avendo riguardo all’ammontare del patrimonio netto quale risulta dall’ultimo bilancio chiuso anteriormente alla data di efficacia del conferimento’. 

Società Mib 30, no split payment

13 Giugno 2025 | Italia Oggi - Franco Ricca - Pag. 27

Un articolo del decreto legge fiscale approvato ieri dal Consiglio dei ministri prevede che le società quotate al Mib30 sono fuori dallo split payment dell’Iva a partire dalle fatture emesse nei loro confronti dai fornitori a partire dal 1°luglio prossimo. L’estromissione delle principali quotate, con effetto dalla predetta data, al meccanismo speciale di versamento dell’Iva previsto dall’art. 17-ter del Dpr n. 633/1972, invero, discende direttamente dalla cessazione parziale dell’efficacia dell’ultima autorizzazione in proroga rilasciata dal Consiglio Ue fino al 30 giugno 2026 con decisione di esecuzione 2023/1552 del 25 luglio 2023, che ha tuttavia escluso le quotate dal 30 giugno 2025. Il change over scatterà non per le operazioni effettuate dal 1°luglio, ma per le fatture emesse dai fornitori da tale data, che dovranno quindi essere assoggettate alla regola comune anche se le operazioni sono state effettuate precedentemente. 

Terzo settore, dal 2026 in vigore il regime fiscale

13 Giugno 2025 | Italia Oggi - Michele Damiani - Pag. 27

Dal 2026 entrerà in vigore il regime fiscale previsto dal Codice del terzo settore. Una novità che era già nei fatti, ma che ora è scritta: escluse le disposizioni sui titoli di solidarietà, ancora in attesa della valutazione europea, le norme diventeranno operative dal 1°gennaio 2026. A stabilirlo lo schema di decreto legge recante disposizioni urgenti in materia fiscale, approvato ieri dal Consiglio dei ministri. Il decreto recepisce la pre-autorizzazione della Commissione europea arrivata a marzo. Questa autorizzazione consente l’attuazione delle agevolazioni fiscali per gli enti del terzo settore, pur richiedendo approfondimenti su imprese sociali e titoli di solidarietà. Il governo ha quindi modificato l’articolo 101 del Codice, lasciando come soggetto a parere UE solo l’articolo 77. È stato inoltre modificato l’articolo 104: il nuovo regime partirà dal periodo successivo al 31 dicembre 2025, non più dalla data dell’autorizzazione UE. Operative da gennaio anche alcune agevolazioni per le imprese sociali.

Novità Fiscali

Le ultime notizie del giorno

Novità in tema di detrazioni - Legge di Bilancio 2025

31 Maggio 2025 |

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 6/E del 29 maggio 2025, ha fornito le istruzioni operative agli uffici sulle novità fiscali contenute nella legge di Bilancio 2025 in materia di:

  • limiti alla fruizione delle detrazioni d’imposta;
  • detrazioni per la frequenza scolastica;
  • detrazioni per il mantenimento dei cani guida.

 

RIORDINO DELLE DETRAZIONI

 

Riordino delle detrazioni sui redditi delle persone fisiche. A decorrere dal 1°gennaio scorso, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75 mila euro, l’art. 16-ter del Tuir stabilisce alcuni limiti per la fruizione delle detrazioni dall’imposta sui redditi, mediante un meccanismo di calcolo fondato su due parametri:

  • il reddito complessivo del contribuente;
  • il numero di figli fiscalmente a carico.

Viene prevista, in sostanza, una riduzione progressiva, all’aumentare del reddito, dell’ammontare massimo degli oneri e delle spese detraibili, accompagnata da una maggiore tutela per le famiglie numerose o con figli con disabilità accertata.

Il nuovo articolo 16-ter del Tuir prevede che per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75 mila euro, gli oneri e le spese, considerati complessivamente, per i quali è prevista una detrazione dall’imposta lorda, sia dal Tuir sia da altre disposizioni normative, sono ammessi in detrazione fino a un determinato ammontare, calcolato in base al reddito complessivo e al numero dei figli a carico.

L’ammontare massimo degli oneri e delle spese che danno diritto alla detrazione è calcolato moltiplicando l’importo base, determinato ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 16-ter del Tuir in base al reddito complessivo del contribuente, per un coefficiente, indicato nel successivo comma 3, il quale varia in base al numero dei figli a carico nei quali sono compresi quelli adottivi. 

La manovra 2025 ha incluso i figli conviventi del coniuge deceduto fra i soggetti per i quali spettano le agevolazioni per i familiari a carico dell’articolo 12.

Per l’individuazione del numero dei figli fiscalmente a carico, in base al quale determinare il coefficiente da applicare ai sensi del comma 3, il contribuente deve fare riferimento al numero dei figli  che risultano fiscalmente a carico nell’anno di sostenimento delle spese e degli oneri detraibili. Nel computo rilevano tutti i figli a carico anche qualora gli stessi siano a carico solo per una parte dell’anno. Inoltre, i figli rilevano anche nel caso in cui il contribuente non benefici della detrazione per figli fiscalmente a carico poiché per gli stessi già percepisce l’assegno unico e universale o perché i figli hanno superato i requisiti d’età previsti dall’articolo 12, comma 1, del Tuir. 

Ai fini del calcolo dell’ammontare massimo degli oneri e delle spese che danno diritto alla detrazione, il contribuente deve: quantificare l’importo base, a seconda del reddito complessivo posseduto e applicare all’importo base il coefficiente di cui al comma 3, individuato in relazione al numero dei figli fiscalmente a carico. 

Il risultato ottenuto determina l’ammontare massimo degli oneri e delle spese sul quale il contribuente deve calcolare l’importo della detrazione spettante. 

Nel caso in cui gli oneri e le spese sostenute dal contribuente nel periodo di riferimento siano superiori all’ammontare massimo, il contribuente può individuare, in sede di dichiarazione dei redditi o tramite indicazione al sostituto d’imposta, gli oneri e le spese da imputare nel conteggio ai fini della detrazione. In tale ipotesi, pertanto, il contribuente potrà scegliere di considerare le spese che danno diritto ad una maggiore detrazione dall’imposta lorda.  

Il comma 4 dell’articolo 16-ter del Tuir stabilisce che, ai fini del computo del massimale degli oneri e delle spese ammessi in detrazione per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75 mila euro, sono escluse le spese sanitarie, le somme investite nelle start-up innovative, le somme investite nelle piccole e medie imprese innovative.

Sono escluse dall’ammontare massimo degli oneri e delle spese ammessi in detrazione anche le spese che danno diritto a detrazioni forfetarie.

Con riferimento alle spese detraibili in più annualità, invece, il comma 5 dell’articolo 16-ter del Tuir prevede che, ai fini del computo dell’ammontare complessivo degli oneri e delle spese che è possibile portare in detrazione, rilevano solo le rate di spesa riferite a ciascun anno.

Inoltre, sono in ogni caso esclusi gli oneri detraibili sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024, nonché i premi di assicurazione sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024. 

Sono altresì escluse dal computo le rate delle spese detraibili ai sensi dell’articolo 16-bis del Tuir, ovvero di altre disposizioni normative, sostenute fino al 31 dicembre 2024. 

Il contribuente con reddito complessivo superiore a 75 mila euro, ma non superiore a 120 mila euro, determina l’ammontare massimo degli oneri e delle spese ammessi in detrazione ai sensi dell’articolo 16-ter e beneficia delle detrazioni di cui all’articolo 15 del Tuir per l’intero importo. 

Per i soggetti, invece, che nell’anno di riferimento hanno percepito un reddito complessivo superiore a 120 mila euro, il contribuente, dopo aver determinato l’ammontare massimo degli oneri e delle spese ammessi in detrazione ai sensi dell’articolo 16-ter, beneficia delle detrazioni di cui all’articolo 15 del Tuir per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240 mila euro, diminuito del reddito complessivo, e 120 mila. 

 

DETRAZIONI DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA FREQUENZA SCOLASTICA

 

La manovra 2025 ha previsto l’innalzamento a 1.000 euro del limite massimo delle spese sostenute per la frequenza scolastica per le quali spetta la detrazione.  

A partire dal 1°gennaio 2025, pertanto, le spese per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione sono detraibili dall’imposta lorda nella misura del 19% per un importo annuo non superiore a 1.000 euro per alunno o studente. 

 

AGEVOLAZIONI FISCALI PER NON VEDENTI PER IL MANTENIMENTO DEI CANI GUIDA

 

Il comma 229 della legge di Bilancio 2025 ha stabilito che dall’imposta ‘lorda si detrae, nella misura forfettaria di euro 1.100 la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida’. 

Con la modifica normativa si incrementa l’ammontare della detrazione forfettaria prevista per le spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida. Il valore di 1.000 euro viene innalzato a 1.100 euro e viene eliminata la parte delle disposizioni che prevedeva l’attribuzione delle predette sanzioni nel limite di spesa di 290 mila euro annui. 

Non rilevando la spesa sostenuta per il mantenimento dei cani guida ai fini della fruizione della detrazione forfettaria in parola, la suddetta spesa non concorre alla quantificazione del limite massimo degli oneri e delle spese ammessi in detrazione, per i contribuenti con reddito complessivo a 75 mila euro nell’anno di riferimento.

Resta fermo che la detrazione spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120 mila euro ovvero per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240 mila euro, diminuito del reddito complessivo, e 120 mila euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120 mila euro.

Decreto ‘Salva-infrazioni’ convertito dalla legge n. 166/2024 - Trattamento del prestito o distacco di personale agli effetti dell’Iva

31 Maggio 2025 |

Il decreto ‘Salva-infrazioni’ è stato convertito, con modificazioni, dalla legge n. 166 del 14 novembre 2024. Tale legge ha introdotto l’art. 16-ter avente ad oggetto il ‘Trattamento del prestito o distacco di personale agli effetti dell’Iva’.

Con questa norma il legislatore ha inteso dare attuazione alla sentenza della Corte di giustizia Ue del 2020, relativa alla questione pregiudiziale sollevata dalla Suprema corte in merito alla compatibilità della previsione di cui all’art. 8, comma 35, della legge finanziaria 1988 con i principi di cui alla direttiva 2006/112/CE del Consiglio dell’Unione europea, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (c.d. ‘direttiva Iva’). Si tratta della previsione secondo cui erano da ritenersi non rilevanti, ai fini Iva, ‘i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo’. 

La nuova legge che interviene sulle operazioni riguardanti il distacco o il prestito di personale effettuato tra due soggetti abroga l’art. 8, comma 35, della legge finanziaria 1988. Per effetto di tale abrogazione, anche le attività di distacco o prestito di personale effettuate a partire dal 1°gennaio 2025 diventano prestazioni di servizi rientranti nel campo di applicazione dell’Iva.

Con la circolare n. 5/E del 16 maggio 2025 l’Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni operative agli Uffici, per garantirne uniformità di azione. Il documento di prassi amministrativa esamina, in  particolare: 

  • il trattamento Iva delle operazioni di distacco o prestito di personale;
  • la decorrenza delle novità;
  • altre forme di messa a disposizione del personale: codatorialità e avvalimento.

 

TRATTAMENTO IVA DELLE OPERAZIONI DI DISTACCO O PRESTITO DI PERSONALE

 

Al fine di conformarsi alla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea il Dl ‘Salva-infrazioni’ ha abrogato l’art. 8, comma 35, della legge finanziaria 1988, facendo rientrare nel campo di applicazione dell’imposta i distacchi o prestiti di personale effettuati verso corrispettivo.

L’operazione di distacco o prestito di personale, per effetto della nuova legge, risulta essere rilevante ai fini Iva al ricorrere dei requisiti soggettivi, oggettivi e territoriali previsti.

 

Requisito soggettivo

Laddove il datore di lavoro svolga in via esclusiva o prevalente attività d’impresa o di lavoro autonomo, il requisito soggettivo, ai fini dell’assoggettamento a Iva dell’operazione di distacco di personale, deve ritenersi soddisfatto, considerata la natura di soggetto passivo Iva dello stesso. 

Il presupposto soggettivo per l’applicazione dell’imposta deve ritenersi sussistente anche quando il datore di lavoro sia un ente non commerciale che svolge, tuttavia, in via non prevalente, anche attività d’impresa e l’operazione di distacco di personale venga effettuata nell’ambito di tale ultima attività. 

Se il datore di lavoro distaccante è un ente non commerciale, si considerano effettuate nell’esercizio di imprese le sole operazioni effettuate nell’esercizio di attività commerciali o agricole. 

Il requisito soggettivo è da ritenersi implicitamente integrato anche qualora il personale distaccato sia afferente all’attività di impresa svolta dall’ente non commerciale. Nel caso in cui, invece, l’operazione di distacco sia effettuata dagli enti non commerciali nell’ambito di attività diverse da quelle d’impresa l’operazione è da ritenersi fuori campo Iva, sempreché il distacco o il prestito di personale sia effettuato dall’ente in assenza di una organizzazione in forma d’impresa finalizzata all’erogazione del servizio di prestito di personale. 

Sono in ogni caso da ritenersi fuori dal campo di applicazione dell’imposta le operazioni di distacco o prestito di personale effettuate tra società partecipanti al medesimo gruppo Iva.

 

Requisito oggettivo

Il distacco o prestito di personale effettuato ‘verso corrispettivo’ costituisce una prestazione di servizi. Come indicato dai giudici unionali nella sentenza San Domenico Vetraria, sussiste il nesso diretto tra il distacco o prestito di personale, da un lato, e il pagamento del corrispettivo, dall’altro, quando le due prestazioni si condizionano reciprocamente, vale a dire che l’una è effettuata solo a condizione che lo sia anche l’altra, e viceversa. Tale condizione si verifica anche quando l’operazione è effettuata a fronte del solo rimborso dei costi sostenuti per il personale distaccato. 

Qualora il personale, per esigenze produttive della distaccante, fosse, invece, distaccato presso altra impresa, utilizzatrice dello stesso, senza che per l’operazione sia previsto uno specifico corrispettivo – neanche il rimborso del costo sostenuto dal datore di lavoro per il personale distaccato – l’operazione effettuata a titolo gratuito nell’interesse dell’impresa distaccante è da ritenersi fuori dal campo di applicazione dell’Iva per mancanza del presupposto oggettivo, in quanto non qualificabile come prestazione di servizi ‘a titolo oneroso’. 

 

Requisito territoriale

Il distacco di personale costituisce una prestazione di servizi effettuata nel territorio dello Stato. Per le sole prestazioni rese nei confronti di committenti non soggetti passivi domiciliati e residenti fuori della Ue, tuttavia, vige la deroga di cui all’art. 7-septies del decreto Iva.

I distacchi di personale si considerano effettuati nel territorio dello Stato quando:

  • sono eseguiti a favore di un distaccatario soggetto passivo Iva stabilito in Italia; oppure
  • da un prestatore/distaccante soggetto passivo Iva stabilito in Italia, a favore di un committente/distaccatario non soggetto passivo Iva, domiciliato o residente nel territorio dell’Unione europea. 

Non è invece soggetto all’Iva il distacco di personale effettuato nei confronti di un committente/distaccatario, non soggetto passivo, domiciliato o residente fuori dell’Unione europea, anche qualora il prestatore/distaccante sia un soggetto passivo Iva stabilito in Italia. 

 

DECORRENZA DELLE NOVITA’

 

Le novità sul trattamento, ai fini Iva, delle operazioni di distacco o prestito di personale si applicano dai distacchi o prestito di personale effettuati a decorrere dal 1°gennaio 2025. Significa che per i contratti stipulati prima continua a trovare applicazione la vecchia normativa. La nuova norma si applica, inoltre, ai rinnovi che intervengono successivamente al 1°gennaio 2025, anche se riferiti a contratti conclusi tra le parti prima di tale data. 

Per i comportamenti adottati dai contribuenti prima del 1°gennaio 2025, il secondo periodo dell’art. 16-ter del decreto ‘Salva-infrazioni’ dispone una specifica clausola di salvaguardia che, al fine di tutelare il legittimo affidamento, fa salve le seguenti operazioni di distacco o prestito di personale:

  • le operazioni per le quali è stata applicata l’Iva, conformemente a quanto stabilito dalla Corte di Giustizia Ue nella sentenza C-94/19;
  • le operazioni fuori campo di applicazione dell’Iva, effettuate ai sensi della finanziaria 1988. 

La salvaguardia non si estende anche alle pregresse operazioni di distacco o prestito di personale il cui trattamento, ai fini Iva, è stato oggetto di contestazione da parte del Fisco. 

 

CODATORIALITA’ E AVVALIMENTO DI PERSONALE

 

Il regime della codatorialità, solitamente utilizzato dalle imprese appartenenti a una rete d’imprese, ha caratteristiche diverse dal distacco di personale. Ciascuna impresa retista aderente alla codatorialità e del conseguente regime di responsabilità solidale tra le stesse previsto, resta responsabile del pagamento degli oneri legati all’utilizzo del singolo lavoratore. Il pagamento ‘per intero’ effettuato da una delle imprese retiste aderenti, legittima la medesima impresa all’esercizio dell’azione di regresso nei confronti delle altre imprese codatrici, al fine di ottenere il rimborso della parte degli oneri legati all’utilizzo del lavoratore dipendente in favore delle altre imprese retiste. 

Il pagamento di tali addebiti alle altre imprese codatrici costituisce una mera cessione di denaro non rilevante ai fini dell’Iva. 

Per l’avvalimento occorre fare una distinzione tra quello previsto dall’articolo 104, comma 1, del Codice dei contratti pubblici e quello tra pubbliche amministrazioni. Nel primo caso la messa a disposizione di personale per mezzo di tale istituto rileva ai fini dell’Iva, se effettuata a titolo oneroso e se si verificano congiuntamente i requisiti soggettivo e territoriale sopra richiamati. Diversamente, l’avvalimento tra PA è un istituto attraverso il quale l’amministrazione, anziché dotarsi di una struttura propria per lo svolgimento della funzione a essa assegnata, si avvale degli uffici di altro ente, al quale non viene delegata  la funzione stessa. 

Anche per questa forma di avvalimento, ai fini dell’Iva, tale operazione costituisce una prestazione di servizi al ricorrere dei requisiti soggettivi, oggettivi e territoriali. Il requisito soggettivo si intende sempre soddisfatto nel caso in cui tale soggetto sia una società ‘in house’. In merito al requisito oggettivo, invece, occorre verificare se le disposizioni normative o i protocolli d’intesa che disciplinano l’avvalimento di personale prevedano l’erogazione di risorse finanziarie da parte di un’amministrazione pubblica in favore del soggetto avvalso e se tale erogazione ne costituisce il corrispettivo, in base ai criteri individuati con la circolare n. 34/E/2013.

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